Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax court judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Aquilana PetrolI s.r.l., did not request a decision on the proposed settlement within the required timeframe, while the respondent, the Revenue Agency, had submitted the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26033/2024 R.G. proposto da: AQUILANA PETROLI s.r.l. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO DELL0’ABRUZZO n.459/2024 depositata il 01/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 26033/2024 Numero sezionale 3300/2025 Numero di raccolta generale 28081/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/05/2025. Il Consigliere Delegato Roberto Succio Numero registro generale 26033/2024 Numero sezionale 3300/2025 Numero di raccolta generale 28081/2025 Data pubblicazione 22/10/2025