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Decreto — n. 28063/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28063/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28063/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6865/2025 R.G. proposto da: MORRONE LEONARDO, elettivamente domiciliato in MONDRAGONE VIA CASERTA N. 54 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CORONELLA LUIGI (CRNLGU48A03F352F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA -intimato- Numero registro generale 6865/2025 Numero sezionale 3298/2025 Numero di raccolta generale 28063/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5337/2024 depositata il 13/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 28063/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, mentre nulla sulle spese in favore della parte rimasta intimata. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.

Parole chiave

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tassazione delle spese contenzioso tributario decisione di tassazione arretrati d'imposta spese di mora imposte indirette

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6865/2025 R.G. proposto da: MORRONE LEONARDO, elettivamente domiciliato in MONDRAGONE VIA CASERTA N. 54 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CORONELLA LUIGI (CRNLGU48A03F352F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA -intimato- Numero registro generale 6865/2025 Numero sezionale 3298/2025 Numero di raccolta generale 28063/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5337/2024 depositata il 13/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, mentre nulla sulle spese in favore della parte rimasta intimata. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 21/10/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 6865/2025 Numero sezionale 3298/2025 Numero di raccolta generale 28063/2025 Data pubblicazione 22/10/2025