Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing a highway company, had not responded to the lower court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20639/2022 R.G. proposto da: SALT SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA PA rappresentta e difesa dagli avv.ti PIZZONIA GIUSEPPE,MELLEY MATTEO (MLLMTT60C15E463I), CITTADINI MANUELA (CTTMNL74P56F205S), ZOPPINI GIANCARLO (ZPPGCR65M20H501A) -ricorrente- contro SOCIETA' UNIPERSONALE ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDOSI ALESSANDRO (CRDLSN69R08E463M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n.145/2022 depositata il 31/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 20639/2022 Numero sezionale 3297/2025 Numero di raccolta generale 28061/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 20639/2022 Numero sezionale 3297/2025 Numero di raccolta generale 28061/2025 Data pubblicazione 22/10/2025