Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing a taxpayer against the Revenue Agency, had not acted to preserve the case after the lower court proposed a final ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the litigation.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20323/2022 R.G. proposto da: CIMMINO ALBA rappresentato e difeso dall'avvocato D'ORO LAURETTA (DROLTT66L41A328G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentate e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI NAPOLI -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n.738/2022 depositata il 18/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 20323/2022 Numero sezionale 3296/2025 Numero di raccolta generale 28059/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 Il consigliere delegato Milena Balsamo Numero registro generale 20323/2022 Numero sezionale 3296/2025 Numero di raccolta generale 28059/2025 Data pubblicazione 22/10/2025