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Decreto — n. 28006/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28006/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28006/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22881/2018 (riunito con Ricorso R.G. n. 5428/2020) proposto da RUBERTO NICOLINOe RUBERTO MARIO, rappresentati e difesi d a ll’avvocato RIZZUTI RAFFAELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO UFFICIO CONTROLLI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Calabria n.250 /02/2018 depositata il 02/03/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6, comma 10,d.l. 119 del 201 8 (rottamazione ter) conv. in Legge 136/2018 ; vista la documentazione depositata dalla ricorrente con i relativi pagamenti; vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta del 24/07/2025, Ordinanza 20342/2025 della Corte di Cassazione, con cui risulta la regolare definizione agevolata ex D.L. 119/2018; chiarito che la cartella n. 03020110014019818/01 è la stessa presente nel ricorso RG.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28006/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 5428/2020) proposto da RUBERTO NICOLINOe RUBERTO MARIO, rappresentati e difesi d a ll’avvocato RIZZUTI RAFFAELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO UFFICIO CONTROLLI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Calabria n.250 /02/2018 depositata il 02/03/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6, comma 10,d.l. 119 del 201 8 (rottamazione ter) conv. in Legge 136/2018 ; vista la documentazione depositata dalla ricorrente con i relativi pagamenti; vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta del 24/07/2025, Ordinanza 20342/2025 della Corte di Cassazione, con cui risulta la regolare definizione agevolata ex D.L. 119/2018; chiarito che la cartella n. 03020110014019818/01 è la stessa presente nel ricorso RG.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
5428/2020, notificata al ricorrente in quanto obbligato solidale e di conseguenza comporta l’estinzione con decreto del ricorso riunito; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22881/2018 (riunito con Ricorso R.G. n. 5428/2020) proposto da RUBERTO NICOLINOe RUBERTO MARIO, rappresentati e difesi d a ll’avvocato RIZZUTI RAFFAELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO UFFICIO CONTROLLI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Calabria n.250 /02/2018 depositata il 02/03/2018, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dall’art. 6, comma 10,d.l. 119 del 201 8 (rottamazione ter) conv. in Legge 136/2018 ; vista la documentazione depositata dalla ricorrente con i relativi pagamenti; vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta del 24/07/2025, Ordinanza 20342/2025 della Corte di Cassazione, con cui risulta la regolare definizione agevolata ex D.L. 119/2018; chiarito che la cartella n. 03020110014019818/01 è la stessa presente nel ricorso RG.

N. 5428/2020, notificata al ricorrente in quanto obbligato solidale e di conseguenza comporta l’estinzione con decreto del ricorso riunito; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/10/2025 LaPres