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Decreto — n. 27976/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27976/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27976/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11526/2016 R.G. proposto da AMA SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiLITTA FABIO e SCICOLONE STEFANO contro METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiSALVINI LIVIA e SARDELLA ALFREDO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazion.862/35/2016 depositata il 18/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; visto l’aggiornamento datato 17.10.2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 27976/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da AMA SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiLITTA FABIO e SCICOLONE STEFANO contro METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiSALVINI LIVIA e SARDELLA ALFREDO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazion.862/35/2016 depositata il 18/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; visto l’aggiornamento datato 17.10.2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11526/2016 R.G. proposto da AMA SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiLITTA FABIO e SCICOLONE STEFANO contro METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiSALVINI LIVIA e SARDELLA ALFREDO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazion.862/35/2016 depositata il 18/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; visto l’aggiornamento datato 17.10.2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/10/2025 LaPreside