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Decreto — n. 27969/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27969/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27969/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18272/2024 R.G. proposto da: CORRAO ACHILLE, NICOSIA CINZIA, NICOSIA ACHILLE, elettivamente domiciliati in PALERMO VIA GIUSEPPE SCIUTI 112 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CHIMERA GIOVANNI (CHMGNN49A14L112L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONIGLIARO LILIANA, CORRAO GABRIELLA, CORRAO MANUELA -intimati- Numero registro generale 18272/2024 Numero sezionale 3271/2025 Numero di raccolta generale 27969/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.2551/2024 depositata il 28/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27969/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18272/2024 R.G. proposto da: CORRAO ACHILLE, NICOSIA CINZIA, NICOSIA ACHILLE, elettivamente domiciliati in PALERMO VIA GIUSEPPE SCIUTI 112 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CHIMERA GIOVANNI (CHMGNN49A14L112L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONIGLIARO LILIANA, CORRAO GABRIELLA, CORRAO MANUELA -intimati- Numero registro generale 18272/2024 Numero sezionale 3271/2025 Numero di raccolta generale 27969/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.2551/2024 depositata il 28/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tassazione delle spese spese di procedura ripetibili dell'avvocato recupero dei costi deduzione delle spese professionali spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18272/2024 R.G. proposto da: CORRAO ACHILLE, NICOSIA CINZIA, NICOSIA ACHILLE, elettivamente domiciliati in PALERMO VIA GIUSEPPE SCIUTI 112 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CHIMERA GIOVANNI (CHMGNN49A14L112L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONIGLIARO LILIANA, CORRAO GABRIELLA, CORRAO MANUELA -intimati- Numero registro generale 18272/2024 Numero sezionale 3271/2025 Numero di raccolta generale 27969/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.2551/2024 depositata il 28/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 18272/2024 Numero sezionale 3271/2025 Numero di raccolta generale 27969/2025 Data pubblicazione 21/10/2025