Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings by default.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Salerno, had not acted on the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Cocomero Raffaale e Giovanni SNC, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10063/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI N. 30 C/O STUDIO A PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato GRUOSSO CARMINE (GRSCMN71C13H703J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ATTANASIO ANNA (TTNNNA69T63C361W) -ricorrente- contro COCOMERO RAFFAELE E GIOVANNI SNC, elettivamente domiciliato in PONTECAGNANO FAIANO CORSO EUROPA, 55, presso lo studio dell’avvocato TOZZI CLEMENTINA DIANA (TZZCMN79H68Z404Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6149/2023 depositata il 06/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 10063/2024 Numero sezionale 3268/2025 Numero di raccolta generale 27961/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 10063/2024 Numero sezionale 3268/2025 Numero di raccolta generale 27961/2025 Data pubblicazione 21/10/2025