Court declares process extinguished due to agreement on simplified debt definition under new tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the parties' agreement on a simplified debt definition under the new tax law. The plaintiff, a municipality, sued a company regarding tax liabilities, but the defendant successfully deposited documentation proving adherence to the simplified procedure established by recent legislation. Consequently, the court ruled that the judgment became ineffective and any payments made were non-refundable, terminating the litigation without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: When parties agree to the simplified debt definition procedure, the process is extinguished, judgments lose effect, and payments remain non-refundable.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7032/2017 R.G. proposto da COMUNE PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LA MONACA LAURA contro ATA SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati PALMERI GIOVANNI e CUVA ANGELO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Sicilia n.2765 /35 /2016 depositata il 19/07/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/10/2025 LaPresident