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Decreto — n. 27857/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as tax procedure extinguished by agreement under 2022 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 27857/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the parties had already settled the dispute under the 2022 tax facilitation law. The lower court confirmed that all relevant documentation and payments were deposited, resulting in a perfected agreement without any formal denial. Consequently, the appeal was rejected as the legal basis for the process no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax procedure is extinguished by mutual agreement under the 2022 law, the appellate court must declare the process terminated and cannot rule on the merits.

Parole chiave

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tax procedure extinction 2022 tax facilitation law mutual agreement settlement appeal dismissal procedural termination contenzioso tributario lite in materia di tariffa arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Lazio n.3864 /09/2018 depositata il 07/06/2018 , pronunciata con riferimento agli att i impositiv i per i qual i la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29456/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALILEO SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiCABRAS GIOVANNI ANGELO e CABRAS FILIPPO ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n.3864 /09/2018 depositata il 07/06/2018 , pronunciata con riferimento agli att i impositiv i per i qual i la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/10/2025 LaPresidente Ti