Court dismisses tax appeal as extinguished due to successful simplified tax definition payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer completed the simplified tax definition and paid the required amount. The Revenue Agency submitted a request to terminate the proceedings, noting that no denial of the definition was issued. Consequently, the court ruled that the procedural costs remain with the parties who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.L. n. 119/2018; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer perfects a simplified tax definition and pays the due amount, the litigation is extinguished and no further unified contribution is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20367/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - ricorrente - contro ARNALDO COCILOVA rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Salvatore Taverna (PEC: salvatore taverna@ordineavvocatiroma.org), dall’avv. Anna Stefanini (PEC: annastefanini@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Luca Stevanato (PEC: avvlucastevanato@pec.libero.it) –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: definizione agevolata d.L. n.Cons. Est.
Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 589/40/17 depositata il 14/02/2017; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/09/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - è in atti memoria e documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento da parte del contribuente della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.L. n. 119 del 2018, con conseguente pagamento del dovuto; - a fronte di tale documentazione l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - non risulta quindi essere stato notificato alcun diniego di definizione, riferendo anzi l’Amministrazione Finanziaria ricorrente, nella ridetta istanza, che la Direzione Provinciale di Latina ha comunicato che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; - pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; - le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate: trova qui applicazione il principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.L. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; - non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura Cons. Est.
Roberto Succio la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140) P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Spese di lite a carico di chi le ha anticipate. C