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Ordinanza Interlocutoria — n. 27837/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to improper notification to the General Attorney instead of the Tax Agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27837/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal because the notification was improperly addressed to the General Attorney rather than the Tax Agency. The appellant argued for the review of tax assessments and management involvement, but the Agency remained unrepresented in the second instance. The Court ruled that personal notification to the correct party is mandatory, ordering a renewal of notification and a remand to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: The nullity of notification to the wrong party necessitates a renewal of notification within sixty days and a remand to a new docket.

Parole chiave

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improper notification cassation procedure Tax Agency General Attorney remand to new docket procedura di azione in materia di assicurazioni sociali prestazioni dell'assistenza sociale cassa di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Felice Giacinto REHO,con avv. Leonardo Leo; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza n. 2068/2019 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia-Lecce e depositata in data 24 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto ottobre 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava a carico del contribuente, qual socio della CO.IM s.a.s. un maggior reddito da partecipazione per l’anno 2008.

La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava la prima sentenza sull’osservazione del coinvolgimento del socio nella gestione sociale ai sensi dell’art.2312 c.c. Il contribuente propone così ricorso fondato su due motivi, mentre l’Agenzia, nei cui riguardi il ricorso venne notificato ma nei confronti dell’Avvocatura generale, è rimasta intimata. TRASPARENZA ECONSIDERATO CHE 1.Pregiudizialmente va osservato che il ricorso in cassazione dev’essere notificato personalmente all’Agenzia, e non già all’Avvocatura che non si era neppure costituita come difensore in secondo grado, tanto meno nella sua articolazione centrale.

La nullità della notifica determina pertanto la necessità di ordinare il rinnovo della notifica nel termine di sessanta giorni e pertanto il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte dispone il rinnovo della notifica nei confronti della parte intimata assegnando all’uopo il termine di sessanta giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l’otto o