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Ordinanza Interlocutoria — n. 27788/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new term pending Supreme Court ruling on new tax acquittal statute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27788/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the tax appeal to a new term pending a future ruling by the Supreme Court on a specific statutory interpretation. The taxpayers argued that a recent final criminal acquittal for non-existence of the fact should bar the tax assessment, citing a newly enacted law granting such acquittals res judicata effect. The court deferred the decision because the new legislation's scope regarding tax relations and the specific formula of acquittal requires clarification by the Supreme Court before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87: The court established that the scope of the new provision regarding the tax effects of criminal acquittals for non-existence of the fact requires Supreme Court clarification before application.

Parole chiave

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tax acquittal res judicata criminal tax offense new tax statute 2024 Supreme Court remand fiscal non-existence inchiesta per sottrazione d'imposta guida nonostante revoca della patente riscossione dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000
Occorre, poi, evidenziare come in relazione all’art. 21 bis d.lgs.
d.lgs. 14/06/2024, n. 87
Art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art.
Art. 374, secondo comma, c.p.c.
«considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art.
art. 378 cod. proc. civ
I contribuenti, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., hanno depositato la sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti del sig.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria 04/03/2025, n. 5714
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6891/2017 R.G. proposto da: RIZZATO DINO AUTOTRASPORTI SRL, RIZZATO GUIDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VINCENZO UGO TABY, 19, presso lo studio dell’avvocato PERNARELLA PIETRO, rappresentati e difesi dall'avvocato TAMMETTA WALTER (TMMWTR52C15F616L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.9406/2016 depositata il 28/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 9406/2016 depositata in data 28/11/2016, ha respinto l’appello proposto da Rizzato Guido e Rizzato Dino Autotrasporti s.r.l. (hinc: i contribuenti) contro la sentenza n. 1641/2014, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007.

2. Contro la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

4. I contribuenti, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., hanno depositato la sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti del sig. Rizzato Guido, emessa dal Tribunale di Latina in data 15/03/2023. Considerato che:

1. In via preliminare, occorre rilevare, con riferimento alla sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Latina nei confronti del sig. Rizzato Guido, che la lett.

c) del capo di imputazione prevedeva la contestazione dell’indicazione, nella dichiarazione relativa all’anno 2007 (cioè nell’anno d’imposta interessato dall’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio), di elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo al fine di evadere l’IRPEF. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata l’avviso di accertamento impugnato, emesso in esito a una verifica fiscale, contesta l’omessa dichiarazione di ricavi per prestazione di servizi.

2. Occorre, poi, evidenziare come in relazione all’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, recentemente introdotto dal d.lgs. 14/06/2024, n. 87 (« La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.»), questa Corte, con ordinanza interlocutoria 04/03/2025, n. 5714 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente, evidenziando che:

«considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale.» 3.

Il collegio ritiene, quindi, opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo, in data successiva al provvedimento con cui le Sezioni Unite di questa Corte decideranno la questione rimessa con l’ordinanza n. 5714 del 2025. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, in data successiva al provvedimento con cui le Sezioni Unite di questa Corte decideranno la questione rimessa