Italian tax court dismisses appeal due to settlement agreement reached between parties before final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the litigation extinguished following a conciliatory agreement signed by the parties. Euroelast S.R.L. had appealed a tax tribunal decision regarding fraudulent invoice usage and improper cost deductions, while the Revenue Agency opposed the appeal. The court ruled that the existence of the settlement agreement necessitated the termination of the proceedings and the mutual offset of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; When parties reach a conciliatory agreement during tax litigation, the court must declare the case extinguished and order the offset of expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26836/2024 R.G. proposto da EUROELAST S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE (MSCGNN72H27H501Z), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARPINELLI CRISTINA (CRPCST60A59F205T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2239/14/24 depositata il 07/08/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2239 / 14 / 24 del 07 /0 8 / 2024 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello principale proposto da Euroelast s.r.l. (di seguito Euroelast) e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) avverso la sentenza n. 92/01/23della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i l ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2016. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di Euroelast, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e del conseguente recupero di costi indebitamente dedotti ed IVA indebitamente detratta. 2.Euroelast impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente proce