Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to parties reaching a conciliatory agreement under Article 48 of D.Lgs. 546/1992.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following a conciliatory agreement reached between the taxpayer and the tax authority. Euroelast S.R.L. had appealed a second-instance judgment confirming the tax agency's recovery of costs based on fictitious invoices for 2014 and 2015. The court terminated the proceedings because the parties voluntarily settled the dispute, resulting in the mutual cancellation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; When parties reach a conciliatory agreement during litigation, the court must declare the proceedings extinguished with compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14837/2024 R.G. proposto da EUROELAST S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE (MSCGNN72H27H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARPINELLI CRISTINA (CRPCST60A59F205T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.791/22/24 depositata il 14/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 791 / 22 / 24 del 06 /0 2 / 2024 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 27/01 / 23 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto i l ricorso di Euroelast s.r.l. (di seguito Euroelast) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativ e agli anni d’imposta 2014 e 2015. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di Euroelast, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e del conseguente recupero di costi indebitamente dedotti. 2.Euroelast impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente proce