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Ordinanza — n. 27778/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after parties reach a conciliatory agreement under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27778/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following a conciliatory agreement reached between the taxpayer and the tax authority. Euroelast S.R.L. had challenged a second-instance judgment confirming tax assessments based on fictitious invoices, while the tax agency resisted the appeal. The court ruled that the parties' settlement under the relevant civil procedure statute terminated the proceedings and resulted in the mutual cancellation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 380 bis c.p.c.: A conciliatory agreement reached by the parties extinguishes the judicial proceeding and leads to the mutual compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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conciliatory agreement tax litigation extinguishment of proceedings compensation of costs civil procedure law tax assessment appeal settlement in court procedura fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.
Art. 380 bis c.p.c.
4.Con decreto del 08/07 /202 4 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
4.Con decreto del 08/07 /202 4 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7265/2024 R.G. proposto da EUROELAST S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA SESTO RUFO, 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE (MSCGNN72H27H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARPINELLI CRISTINA (CRPCST60A59F205T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.411/22/24 depositata il 06/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 411 / 22 / 24 del 06 /0 2 / 2024 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 14/01 / 23 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto i l ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2014. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di Euroelast, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 2.Euroelast impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. 3.AE resisteva con controricorso. 4.Con decreto del 08/07 /202 4 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. 5.Con istanza del 16 / 09 /202 4 la società ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione della causa e, quindi, depositava memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente