Italian tax court dismisses appeal as simplified debt definition extinguishes proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceedings extinguished following the filing of a simplified debt definition under the 2022 tax reform law. The appellant, Raffaele Prinzi, challenged a regional tax commission decision regarding his liability for 'rottamazione quater' assets, arguing against the finality of the simplified procedure. The court ruled that the statutory definition of the debt automatically terminates the litigation and renders prior judgments ineffective, leaving the paid sums non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The filing of a simplified debt definition under the tax reform law automatically extinguishes the judicial proceedings and renders all prior substantive judgments and decisions ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1453/2020 R.G. proposto da PRINZI RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCA FILIPPO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMAe AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazio n.3205 /05/2019 depositata il 23/05/2019, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/10/2025 LaPresidente