Decreto — n. 27555/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35005/2019 R.G. proposto da : HERNAN SRL, rappresentata e difesadall’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO e dall'avvocato SIMONI ROBERTO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 1471/06/2018 depositata il 17/07/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 27555/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : HERNAN SRL, rappresentata e difesadall’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO e dall'avvocato SIMONI ROBERTO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 1471/06/2018 depositata il 17/07/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35005/2019 R.G. proposto da : HERNAN SRL, rappresentata e difesadall’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO e dall'avvocato SIMONI ROBERTO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 1471/06/2018 depositata il 17/07/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/10/2025 La Presidente