Decreto — n. 27554/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26664/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro INTIMIDEA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MILLI MARINA unitamente agli avvocati MARCHESELLI ALBERTO, PIOVANI STEFANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. BRESCIA n. 1511/23/2017 depositata il 03/04/2017 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 presentata dalla parte ricorrente; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 27554/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro INTIMIDEA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MILLI MARINA unitamente agli avvocati MARCHESELLI ALBERTO, PIOVANI STEFANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. BRESCIA n. 1511/23/2017 depositata il 03/04/2017 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 presentata dalla parte ricorrente; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26664/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro INTIMIDEA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MILLI MARINA unitamente agli avvocati MARCHESELLI ALBERTO, PIOVANI STEFANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. BRESCIA n. 1511/23/2017 depositata il 03/04/2017 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 presentata dalla parte ricorrente; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/10/2025 La Pr