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Decreto — n. 27553/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 27553/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Mari Gas SRL against a regional tax court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the procedural timeline for declaring the extinction of judgments had expired without a formal denial. The Court of Cassation upheld this procedural outcome, confirming that the process ended automatically when the statutory deadline passed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The tax litigation process is extinguished by operation of law when the statutory period for declaring extinction expires without a formal denial, terminating the proceedings and allocating costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits automatic process termination cost allocation rules Cassation dismissal procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29795/2022 R.G. proposto da : MARI GAS SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati PIAZZA GIOVANNI e POLACCO GIULIANA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIAn.2869/11/2022 depositata il 07/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 14/10/2025 La Preside