Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by automatic termination under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a request by the Regional Tax Commission to terminate the case. The Commission argued that the insertion of the case into the official list of terminated proceedings under Article 5 of Law No. 130/2022 confirmed the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. The Court accepted this procedural posture, ruling that the process ended automatically as no party sought to fix a hearing date under the relevant civil code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The process is extinguished if the case is listed for termination and no party requests a hearing within the legal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23157/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MICCOLI LUCA, rappresentato e difeso d a ll’avvocato NICASTRO LUCIO unitamente all'avvocato ROVEDA ANGELA avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIAn.513/04/2021 depositata il 10/02/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/10/2025 La P