Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list confirmed the regular conclusion of the dispute under Article 1 of Law No. 197/2022, with no explicit denial recorded. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, ruling that the process ended by operation of law without requiring further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the statutory list for the extinction of proceedings automatically terminates the litigation, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7385/2017 R.G. proposto da NOBILE MARIA VITTORIA, rappresentatae difesa dall'avvocato NOBILE CARLANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro NOBILE GIUSEPPE, GIULIANI MARIAe NOBILE CARLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Foggia n.231 /27 /2012 depositata il 28/11/2012, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/10/2025 LaPreside