Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Antonio Mosca's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to declare the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, citing specific articles of the 2023 decree and the 2022 law. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the process ended automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13/2023: The court declares that when the statutory period for declaring the extinction of a tax lawsuit expires without a request to fix a hearing, the process is automatically extinguished and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32518/2019 R.G. proposto da : MOSCA ANTONIO, rappresentato e difesodall’avvocato MUSTO FLAVIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 3802/08/2019 depositata il 24/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/10/2025 La Presid