Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the State Attorney against the Regional Tax Commission's decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the procedural timeline for declaring the extinction of legal proceedings had expired without a formal objection. The court upheld this outcome, ruling that the expiration of the statutory period for challenging the extinction automatically terminated the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-198, l. n. 197/2022: The expiration of the statutory period for requesting the fixing of a hearing to challenge the extinction of a tax litigation results in the automatic and definitive termination of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6840/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VERONESI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato CENSI SANDRO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA n.1392/ 06/ 2022 depositata il 28/11/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 13/10/2025 La President