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Decreto — n. 27537/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to meet procedural deadlines under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 27537/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax appeal process extinguished because the parties failed to adhere to the strict procedural timelines established by the new legislation. CSG Costruzioni SRL challenged a regional tax commission decision, but the court noted the absence of a formal objection to the deadline extension request. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The failure to request the fixing of a hearing within the prescribed period results in the automatic extinction of the tax litigation process.

Parole chiave

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tax appeal extinction procedural deadlines legislative reform 2022 costs allocation Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22153/2022 R.G. proposto da : CSG COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato LUCISANO CLAUDIO unitamente all'avvocato VULCANO MARIA SONIA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE n. 279/04/2022 depositata il 18/02/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, della quietanza di versamento della prima rata, dell’esito dell’interlocutoria datata 22/05/2025 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/10/2025 La Presidente