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Decreto — n. 27535/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 27535/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the taxpayer against the tax court's decision to declare the litigation extinguished. The lower court found that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, as evidenced by the absence of a formal objection within the statutory period. Consequently, the court ruled that the process was legally terminated and the costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a tax litigation due to the expiration of the time limit for filing a request to fix a hearing terminates the process, leaving costs with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits fiscal court ruling costs allocation Cassation dismissal esecuzione per crediti fiscali contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25634/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DI CORRADO MARIO, rappresentato e difeso dall’ avvocato DEL STABILE FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.2661/13/2022 depositata il 28/03/2022, ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 13/10/2025 La Presidente T