Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lariana Depur Spa, had not acted on the court's proposal for judgment definition, while the State argued the procedural lapse was intentional. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19992/2018 R.G. proposto da: LARIANA DEPUR SPA rappresentato e difeso dall'avvocato TESAURO FRANCESCO (TSRFNC44T25A756Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.5635/2017 depositata il 27/12/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 19992/2018 Numero sezionale 3196/2025 Numero di raccolta generale 27525/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 19992/2018 Numero sezionale 3196/2025 Numero di raccolta generale 27525/2025 Data pubblicazione 15/10/2025