Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The Conference of Italian Bishops, represented by Greco Ada, did not respond to the court's proposal to end the proceedings against Rome Capitale. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the statutory period following a proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7857/2025 R.G. proposto da: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato GRECO ADA (GRCDAA69P43I138F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, N. 21, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6103/2024 depositata il 15/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7857/2025 Numero sezionale 3193/2025 Numero di raccolta generale 27518/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 7857/2025 Numero sezionale 3193/2025 Numero di raccolta generale 27518/2025 Data pubblicazione 15/10/2025