Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the University of Catania failed to request a decision within the statutory 40-day period. The University argued for a ruling on the merits, while the Tax Agency contended the procedural lapse warranted dismissal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of judgment termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7803/2025 R.G. proposto da: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, elettivamente domiciliato in CATANIA DOM DIG CORSO ITALIA, 171, presso lo studio dell’avvocato SANTANGELI FABIO (SNTFBA64P22L219H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.7042/2024 depositata il 25/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 7803/2025 Numero sezionale 3192/2025 Numero di raccolta generale 27517/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 7803/2025 Numero sezionale 3192/2025 Numero di raccolta generale 27517/2025 Data pubblicazione 15/10/2025