Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Solà Orianna, had not acted to preserve the right to appeal the second-instance tax judgment by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7291/2025 R.G. proposto da: SOLA ORIANNA, elettivamente domiciliato in MODENA STRADA VIGNOLESE 64 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BONONI STEFANO (BNNSFN79B06G393R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MARANELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N. 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.7/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 7291/2025 Numero sezionale 3191/2025 Numero di raccolta generale 27515/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 7291/2025 Numero sezionale 3191/2025 Numero di raccolta generale 27515/2025 Data pubblicazione 15/10/2025