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Decreto — n. 27511/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 27511/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, De Gregori, challenged a second-instance tax judgment against the Ministry of Economy and Finance but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation forty-day proposal period tax litigation costs CPC procedural default correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.660/2024 depositata il 19/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.660/2024 depositata il 19/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8340/2025 R.G. proposto da: DE GREGORI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Camogli Via N. Cuneo, 34 interno D, presso lo studio dell’avvocato DE GREGORI GIUSEPPE (DGRGPP55T24D969J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.660/2024 depositata il 19/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8340/2025 Numero sezionale 3188/2025 Numero di raccolta generale 27511/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 8340/2025 Numero sezionale 3188/2025 Numero di raccolta generale 27511/2025 Data pubblicazione 15/10/2025