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Decreto — n. 27492/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties conciliated and judgment extinguished under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 27492/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was extinguished because the appellant declared a settlement with the tax authority. The court noted that litigation costs could be offset and applied the relevant procedural code article. Consequently, the judgment declared the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a settlement during cassation proceedings, the judgment is extinguished and costs are offset.

Parole chiave

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civil procedure code settlement declaration extinction of proceedings cost offset cassation appeal tax dispute judicial settlement contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 10 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 10 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 5274/2025 proposto da: GRUPPO SPORTIVO MASTROMARCO ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Giovanelli; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 970/3/2024 depositata il 24 luglio 2024. Visto l’atto depositato il 10 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/10/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2