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Decreto — n. 27383/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 decree provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 27383/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a procedural ruling by the Lazio Regional Court. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this outcome, confirming that the process ended by operation of law rather than requiring further adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200, d.l. n. 13/2023; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The insertion of a case into the statutory list for automatic extinction terminates the proceedings by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination decree procedural dismissal costs allocation rule legislative time limits contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, d.l. n. 13/2023
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29637/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI LUIGI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST. LATINAn.3645/19/2018 depositata il 31/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 09/10/2025 La President