Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27380/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 27380/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The State argued that the insertion of the case into a specific list under the new 2023 tax law automatically satisfied the conditions for extinction, rendering further proceedings unnecessary. The Court upheld this outcome, confirming that the procedural mechanism for automatic termination applies when the case is listed without a pending objection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the statutory list for automatic extinction terminates the proceedings, barring further action unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction automatic termination procedure Legge 197/2022 Corte di Cassazione procedural exhaustion State vs individual judicial list insertion procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5622/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GUIDOTTI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLAIS LUCIO unitamente all'avvocato CAMPOLO GAETANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.2520/ 01/ 2018 depositata il 29/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 10/10/2025 La Presiden