Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of party request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The parties argued over the procedural status of the case following the transmission of the list of judgments for extinction under specific legislative provisions. The court upheld the extinction because neither party formally requested a hearing to continue the proceedings within the statutory timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The court ruled that a tax litigation is extinguished by operation of law if no party requests a hearing within the prescribed period, thereby terminating the process and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1686/2022 R.G. proposto da : FARMACIA LIGUORI SAS DOTT.SSA CATALANO ADELE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELEFANTE TULLIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4796/08/2021 depositata il 10/06/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/10/2025 La