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Ordinanza — n. 27304/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection prescription interruption based on cumulative notification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27304/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that dismissed a mortgage pre-notice for tax debts. The taxpayer argued that the statute of limitations had expired due to lack of interrupting acts, while the tax collection agency claimed cumulative notifications in a single envelope proved interruption. The court upheld the lower court's decision, affirming that the recipient's signature on the receipt notice presumptively acknowledged receipt of all documents listed within the envelope.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 1296 c.c.: The court established that a signature on a receipt notice listing multiple debt collection letters within a single envelope creates a legal presumption of receipt for all items, thereby interrupting the statute of limitations absent contrary proof.

Parole chiave

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statute of limitations mortgage pre-notice cumulative notification presumption of receipt tax collection agency onere della prova error in procedendo notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Art. 1296 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ.
Anche a riqualificare il vizio denunciato come error in procedendo peromessa o insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ. il motivo è comunque inammissibile Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione dell'art.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ.
Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 54 l. 22 giugno 2012, n. 83
b), dell’art. 54, del d.l.
Art. 12 delle preleggi
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al c.d.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

Giurisprudenza citata

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Cass. 13/06/2022 n. 19049
Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054
(Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
Cass. 02/10/2014, n. 20786
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2635/2018R.G. proposto da: ERRICO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Maggiolo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 644 / 201 7 , depositata il 07/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Preavviso iscrizione ipotecaria -notifica Cons. est. Rosanna Angarano 2 FATTI DI CAUSA 1. Francesco Errico impugnava innanzi alla CTP di Vicenza preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 15 ottobre 2013 in relazione a diciassettecartelle di pagamento , notificate nelle date del 28 luglio 2001, 8 giugno 2002 e 16 luglio 2004, eccependo la prescrizione decennale in assenza di atti interruttivi successivi alla notifica di dette ultime.

2. La CTP accoglieva il ricorso dichiarando che per dodici cartelle era decorso il termine di prescrizione decennale e che per le cinque residue l’importo, pari ad euro 8.455,67,era inferiore al limite di euro 20.000,00,al di sotto del quale non poteva iscriversi ipoteca ex art. 7 d.l. n. 70 del 2011. La società di riscossione prestava acquiescenza alla sentenza di primo grado con riferimento a nove cartelle;invece, la impugnava nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse prova della interruzione della prescrizione,in virtù delle seguenti intimazioni di pagamento : a) 124 2014 9002911113 (relativa alla cartella 12420020031188902501) b) 124 2014 9002911214 (relativa alla cartella 12420030008248310501) c) 124 2014 9002911315 (relativa alla cartella 12420030018922884501) Osservava, in proposito che le intimazioni sub a) e b) erano state notificate il 10 luglio 2014 in un unico plico unitamente ad altra intimazione ( la n.124 2014 9002911012); cheanche l’intimazione sub c) era stata notificatail 10 luglio 2014 in un unico plico insieme ad altre intimazioni (lenn. 124 2014 9002911416 124 2014 9002911517); che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti plurime intimazioni recavano l’indicazione dei numeri di queste ultime.

Cons. est. Rosanna Angarano 3 La CTR accoglieva l’appello e, per l’effetto, riteneva che il termine di prescrizione fosse stato interrotto con riferimento alle relative cartelle.Osservava, infatti, che l’indicazione dei numeri delle singole intimazioni di pagamento sugli avvisi di ricevimento facesse presumere che gli atti fossero contenuti nell’unico plico recapitato, dovendosi considerare assolto da parte di Equitalia l’onere della prova e non risultando prova contraria.

3. Avverso detta sentenza il contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione la quale ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso.

4. Con successiva nota il difensore del contribuente ha dato atto del decessodi quest’ultimo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Osserva che la società di riscossione aveva sostenuto di aver provato la notificazione, se pure cumulativa delle tre intimazioni di pagamento; che, invece, secondo la propria prospettazione , l’indicazione dei relativi numeri sull’avviso di ricevimento non era probante. Per l’effetto, sostiene che la prova dell’avvenuta notifica, cumulativa, era controversa e decisiva. Aggiunge che la sentenza è affetta da vizio di omessa motivazione in quanto caratterizzata da affermazioni, assertive e slegate, inidonee a far conoscere la reale ratio decidendi.

2. Il ricorso va deciso, nonostante il decesso della parte,atteso che, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto Cons. est. Rosanna Angarano 4 dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. 29/01/2016, n. 1757).

3. Il motivo di ricorso, declinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 3.1. Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7 giugno 2017, trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11 settembre 2012, donde l’inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione. 3.2.

La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass.13/06/2022 n. 19049). Cons. est. Rosanna Angarano 5 3.3. Anche a riqualificare il vizio denunciato come error in procedendo peromessa o insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ. il motivo è comunque inammissibile Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al c.d.

« minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»;

è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). La sentenza non incorre nel vizio in esame, avendo chiaramente esplicitato le ragioni per le quali doveva ritenersi che la società di riscossione, in assenza di prova contraria, avesse provato la notifica cumulativa di più intimazioni, incluse quelle oggetto del contendere. Infatti, la CTR in primo luogo ha precisato che dall’esame degli atti risultava che i numeri degli atti contenuti nelle buste recapitate erano riportati sull’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario il quale, pertanto, aveva dato atto della ricezione del plico con il contenuto indicato;

In secondo luogo h a dato rilievo al ruolo ricoperto dalla societàpubblica concessionaria del servizio di riscossione . Per l’effetto, ha concluso che tutto ciò, in assenza di prova contraria, che gli atti Cons. est. Rosanna Angarano 6 indicati fossero contenuti nell’involucro e che il destinatario ne avesse preso conoscenza, restando così interrotta la prescrizione. La congruità della motivazione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel caso di più atti contenuti in un unico involucro, l’indicazione dei numeri relativi sull’avviso di ricevimento n quanto sottoscritto dal destinatario, pur non assumendo fede privilegiata ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sulriparto dell'onere della prova (Cass. 02/10/2014, n. 20786).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva della resistente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a