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Ordinanza — n. 27303/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of standing and procedural inadmissibility under new tax collection rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27303/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against tax collection notices, ruling the action inadmissible due to a lack of standing and procedural defects. The lower courts failed to address the critical issue of whether the taxpayer had a legitimate interest to act, a matter the Supreme Court deemed essential for the case's viability. Consequently, the entire appeal was rejected without remittal, as the legal basis for the lawsuit could not be established under the relevant tax collection regulations.

Regesto Legislator

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Art. 382 c.p.c.; Art. 12 D.P.R. 602/1973: The court must declare inadmissible a tax collection appeal if the taxpayer lacks standing or if the action cannot be initiated due to procedural bars, even if the lower courts omitted this specific examination.

Parole chiave

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tax collection notices lack of standing procedural inadmissibility interest to act Cassation dismissal documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarando l’inammissibilità, ai sensi del citato art.
Art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973
Tanto premesso, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado, alla luce dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 385, comma 2, c.p.c.
Deve altresì provvedersi, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., in ordine alle spese dell’intero processo.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege alla RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
art. 112 c.p
art. 2953 c.c
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11473 del 2024
382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso originario perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024).
Cass. n. 32637 del 2019
Non si è formato pertanto alcun giudicato interno in ordine all’interesse ad agire, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019, da ultimo, Cass.
Cass. n. 6588/2025
32637 del 2019, da ultimo, Cass. n. 6588/2025.
Cass. sez. un. n. 26283 del 2022
o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022).
Corte cost. n. 190/2023
Corte cost. n. 190/2023).
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Testo completo

esentata e difesa per procura speciale in atti, dall’avv. Giovanni Selvaggio del foro di Agrigento –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., già Serit Sicilia.p.a.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enza Novara del foro di Palermo, giusta procura speciale in atti -controricorrente– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sede a Palermo, Sez. 3, n. 1965/3/2016, depositata il 19.5.2016, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 24.9.2025 dal consigliere Maria Clara SALI; IMPUGNAZIO NE ESTRATTI DI RUOLO – SUPERVENIE NS – APPLICABILI FATTI DI CAUSA 1.DI GERLANDO GIOVANNA RITA impugnava una serie di estratti di ruolo rilasciati dalla Serit Sicilia s.p.a., adducendo che le sottese 19 cartelle di pagamento non le erano state mai notificate ed eccependo la nullità dei ruoli e delle cartelle per violazione dell’art. 25 del d.p.r. 602/73 e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.

2. La C.T.P. di Agrigento, nella resistenza dell’agente della riscossione, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabili gli estratti di ruolo. 3.La C.T.R. di Palermo rigettava l’appello, ritenendo regolarmente notificate le cartelle di pagamento e di conseguenza infondata l’eccezione di prescrizione.

4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione DI GERLANDO GIOVANNA RITA, affidato a quattro motivi. 5.La Riscossione Sicilia s.p.a., cui è subentrata ex lege l’Agenzia delle Entrate Riscossione, resiste con controricorso.

6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del 24.9.2025.

7. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege alla RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 360, n.

3) e 5) per violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 e 2719 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza gravata», la parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame non si sia pronunciato sul primo motivo di appello, di cui a pagina 7 dell’atto, con il quale si contestava la non conformità all’originale delle copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte dal concessionario, che erano parziali oppure ingrandite oppure alterate e che erano state disconosciute e contestate.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 360 n.

3) e 5) c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza gravata su un punto decisivo della controversia», in quanto i giudice di merito non si erano pronunciati sull’inammissibilità della produzione dei referti di notifica, generando anche il difetto di motivazione della sentenza medesima e la violazione dell’art. 112 c.p.c.», la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado non si è pronunciato sul primo motivo di gravame, profilo n. 2, pagina 10 dell’atto, con il quale si era dedotto che i referti di notifica non potevano essere prodotti dalla Riscossione Sicilia s.p.a., in quanto la stessa non aveva depositato anche la copia delle cartelle di pagamento, che aveva l’obbligo di esibire anche oltre il termine di cinque anni di cui all’art. 26 del d.p.r. 602/1976.

Con il terzo mezzo, rubricato “violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 60, comma 1, lettera B) bis del DPR 600 del 1973, per omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento numero 2912008008774387, numero 29120080040160271, numero 29120100006491611, n. 29120100031291269, n. 29120110007189692, eseguite a mani di familiari conviventi presso l’indirizzo di residenza del ricorrente e dunque a soggetti diversi dal destinatario degli atti, in palese violazione e falsa applicazione dell’art. 560, comma 1, lettera b) bis del D.P.R. 600/73, come novellato dalla legge n. 248/2006», la ricorrente afferma che la C.T.R. ha errato a ritenere valide le notifiche, in assenza di produzione della copia della raccomandata informativa, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata senza rinvio. 4.Con il quarto, rubricato «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 e 2953 c.c. per l’errore in iudicando commesso dai giudici regionali in quanto hanno ritenuto che nessuna prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria sia mai maturata», deduce che la C.T.R. ha errato a respingere l’eccezione di prescrizione, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, anche laddove le cartelle fossero state ritualmente notificate, dalla data della loro definitività per mancata impugnazione decorreva il termine quinquennale, valevole sia per i tributi erariali che per quelli locali, essendo inapplicabile il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c.

5. Tanto premesso, va rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado, alla luce dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, poi modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024), secondo cui «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bispresente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell'ambitodelle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. 5.1. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostratonelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. sez. un. n. 26283 del 2022).

La novella è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che ha ritenuto inammissibili le questioni proposte (v. Corte cost. n. 190/2023). 5.2. Nel caso in esame, in pacifica assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e in difetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso originario perché l’azione non poteva essere iniziata (Cass. n. 11473 del 2024). 5.3.

Il giudice di primo grado ha ritenuto l’estratto di ruolo atto non impugnabile, senza affrontare la questione dell’interesse ad agire; il giudice di appello non si è pronunciato sul motivo di gravame relativo alla censurata declaratoria di ammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo e tanto meno sulla sussistenza dell’interesse ad agire, avendo piuttosto ritenuto che il ricorso era stato tardivamente proposto, alla luce della regolare notifica delle cartelle. Non si è formato pertanto alcun giudicato interno in ordine all’interesse ad agire, trattandosi di questione a rilievo officioso che non è impedito da un giudicato implicito (Cass. n. 32637 del 2019, da ultimo, Cass. n. 6588/2025.

6. Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarando l’inammissibilità, ai sensi del citato art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti i motivi di ricorso.

7. Deve altresì provvedersi, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., in ordine alle spese dell’intero processo. Valutato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito e, in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, sussistono altresì i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, assorbiti i motivi di ricorso; compensa integralmente le spese processuali di tutti i gradi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 1