Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of party request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished because neither party requested a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure. The lower court had already determined the case was concluded based on the transmission of the list of extinguished judgments, noting no objections were filed. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired without any party initiating the necessary step to continue the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: The process is extinguished by operation of law if the statutory term for requesting a hearing expires without such request being made by either party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18839/2022 R.G. proposto da : SANDRONI GIANNACLETO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANI ROBERTA contro AE PRESSO AVVOCATURA DELLO STATO, AE ROMA, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.326/04/ 2022 depositata il 23/03/2022 pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/10/2025 La