Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27299/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for invalid administrative detention notice due to flawed notification procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27299/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against an administrative detention notice, quashing the lower court's decision. The taxpayer argued that the underlying tax notices were invalidly served via absolute irreperibility without proper annotations, while the lower court had erroneously treated them as validly served. The court found the lower court erred in applying the absolute irreperibility rule to notices that were actually served via relative irreperibility, requiring specific annotations regarding the deposit notice and the lack of other persons present.

Regesto Legislator

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Art. 60d DPR 29/09/1973 n. 600; Art. 139 c.p.c.: The court quashed the lower judgment for failing to verify that tax notices served under relative irreperibility included mandatory annotations regarding the deposit notice and the absence of other persons, as required by the specific notification procedure.

Parole chiave

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administrative detention notice relative irreperibility absolute irreperibility tax notification validity procedural annotation requirement impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 60d of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
violazione e falsa applicazione dell’art. 60d.P.R.
Art. 140 of the Code of Civil Procedure
Art. 143 of the Code of Civil Procedure
Art. 26, paragraph 3 (now paragraph 4) of D.P.R. no. 600 of 1973
Va aggiunto, essendosi in presenza di una notifica per irreperibilità relativa, che in virtù della dichiarazione di incostituzionalità di cui all’art. 26, comma 3, (ora comma 4) d.P.R.
art. 24 Cost
civla violazione dell’art. 24 Cost.
art. 111 Cost
civ la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.
art. 2909 cod. civ
dell’art. 2909 cod. civ., dell’art 324 cod.
art 324 cod. proc. civ
civ., dell’art 324 cod. proc. civ., dell’art.
art. 124 disp. att. cod. proc. civ
Va ribadito sul punto che la prova deve essere fornita non soltanto producendo l'atto, ma anche corredandolo della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/05/2024, n. 14658
Cass. 04/04/2025, n. 8910
L’invio della raccomandata, invece è prevista per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione (Cass. 04/04/2025, n. 8910).
Cass. 18/05/2018, n. 12185
Cass. 21/09/2017, n. 22018
12185 Cass. 21/09/2017, n. 22018).
Corte Cost. n. 258 del 2012
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22042/2017 R.G. proposto da : CACCAVALE FRANCA, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Onesti, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, –intimata – Preavviso di fermo amministrativo Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 1996/2017,depositata il 03/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025dal consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA 1. Franca Caccavale impugnava innanzi alla CTP di Napoli il preavviso di fermo amministrativo ( n. 07180201400004477000 relativo all'autovettura tg. DE160GW) notificato il 18 marzo 2015 in ragione di quanto dovuto a seguito della notifica di quattro cartelle di pagamento relative a tributi ed accessori per gli anni di imposta 2008 e 2009 (071/2012/0030978022000 071/2012/0060398164000 071/2013/0028619340000 nn. 071/2011/ 0063776513000 ) contestando la con riferimentoalle sole prime tre cartelle.

2. La CTP rigettava il ricorso. In primo luogo, rilevava l’omessa citazione in giudizio della società di riscossione ed il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate. Nel merito,riteneva che le cartelle di pagamento, prodromiche al preavviso, fossero state legittimamente e tempestivamente emesse, nonché regolarmente notificate. La CTR, con sentenza resa sia nei confronti dell’Agenzia delle entrateche nei confronti della società di riscossione, rigettava l’appello della contribuente confermando la sentenza di primo grado.

Nell’ordine, affermava la propria giurisdizione e l’impugnabilità del preavviso di fermoanche per vizi propri dell’atto presupposto ove non ritualmente notificato. Nel merito, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto validamente notificate le tre cartelle; confermava la sentenza «anche con riferimento alle valutazioni in ordine alla legittimazione dell’Agenzia delle Entrate e, infine, escludeva la carenza motivazionale degli atti impugnati. Cons. est. Rosanna Angarano 3 3. Avverso detta sentenza la contribuente ricorre per cassazione, evocando in giudizio sia l’Agenzia delle entrate, che si difende a mezzo controricorso, sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, invece, non ha svolto attività difensiva.

4. La contribuente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere stante la revocazione della sentenza impugnata come da sentenza della C.t.r. allegata (C.t.r. Campania n. 2875 del 2018). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La contribuente propone sette motivi. 1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 60d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 140 e 143cod. proc. civ. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le cartelle impugnate fossero state regolarmente notificate. In primo luogo,osserva che la C.t.r. h a erroneamente ritenuto applicabile a tutte le tre cartelle il rito della irreperibilità assoluta . Ciò posto, con la censura sub.

a) rileva che la notifica di una delle trecartelle contestate (n. 071/2013/0028619340000) era avvenuta con il rito della irreperibilità assoluta ma omettendo le dovute ricerche;con la censura sub b)rileva che, invece, la notifica delle altre due cartelle contestate (nn. 071/2012/0030978022000 e 071/2012/0060398164000 ) era avvenuta con il rito della irreperibilità,relativa ma che non vi era prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa. 1.2. Con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti concernente il rilascio di carta d'identità, da parte del Comune di Torre del Greco in data 26 marzio 2015, indicante il medesimo indirizzo di cui alla cartella di pagamento n. 071/2013/0028619340000 per cui è causa e, quindi, in Cons. est.

Rosanna Angarano 4 epoca successiva alla mancata notifica delle stesse per asserita irreperibilità assoluta e/o l'assenza in atti (e comunque nella relata di notifica) della documentazione attestante l'attività svolta dal notificante in punto espletamento di ricerche del destinatario. 1.3. Con il terzo,denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza per aver ritenuto che l’Agenzia delle entrate fosse non legittimata passivamente, nonostante il ricorso avesse ad oggetto la legittimità della pretesa tributaria. 1.4.

Con il quartodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civla violazione dell’art. 24 Cost. , degli artt. 36 - bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 24, 25 e 50 d.P.R. 15 dicembre 1997, n. 446, dell’art. 54-bis, 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212,dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’atto impugnato assolvesse all’obbligo di motivazione motivazionale , sebbene l'elenco di tributi riportati nel preavviso di fermo non soddisfacesse il minimo motivazionale, specie considerando che né Equitalia Sud nél'Agenzia delle Entrate avevano depositato le cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo, ma solo le pagine concernenti le relate di notifica. 1.5.

Con il quinto denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, cit., dell’art. 132 secondo comma, n, 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. Censura la sentenza per vizio della motivazione, non essendo comprensibili le ragioni della decisione. Cons. est. Rosanna Angarano 5 1.6. Con il sestodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ la violazione dell’art. 111 Cost. dell’art. 2909 cod. civ., dell’art 324 cod. proc. civ., dell’art.

1. Comma 2, d.lhs. n. 546 del Evidenza che Equitalia Sud s.p.a., in ragione delle medesime cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo aveva notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria n.07176201500001289000; che quest’ultimo era stato impugnato dinanzi alla C.t.p.di Napoli la quale, con sentenza n. 28235 pubblicata il 23/12/2015, aveva annullato le cartelle per non essere state ritualmente notificate. Evidenzia che la sentenza era stata già invocata in sede di appello, quando ancora non si era formato il giudicato sulla medesima. 1.7. Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato l’esistenza della sentenza n. 28235 del 2015.

2. Preliminarmente deve escludersi la cessazione della materia del contendereinvocata dalla ricorrente in ragione della revocazione della sentenza in questa sede impugnata. Sebbene nella memoria si faccia riferimento al passaggio in giudicato della stessa,la parte si è limitata a produrre copia autentica della sentenzache ha accolto il ricorso per revocazione senza alcuna attestazione di giudicato.La circostanza, del resto, non è nemmeno oggetto di esplicita ammissione ad opera della controparte, non essendo sufficiente la mera non contestazione.

Va ribadito sul punto che la prova deve essere fornita non soltanto producendo l'atto, ma anche corredandolo della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass. 28/12/2023, n. 36258 Cass.01/03/2018, n. 4803). Cons. est. Rosanna Angarano 6 3. Il terzo motivo, di natura preliminare, perché relativo alla legittimazione passiva di uno dei soggetti evocati in giudizio – nella specie, della Agenzia delle entrate– è fondato. 3.1. L’esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato perché, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, «nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»: se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutioniscausa (v.

Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso, l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez.

U, 25/07/2007 n. 16412e, tra le più recenti, Cass.02/12/2024, n. 30792). 3.2. La CTR, pertanto ha errato nell’escludere la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate.

4. Il sesto ed il settimo motivo, preliminari rispetto agli ulteriori in quanto prospettano la formazione del giudicato esterno sulle questioni controverse in ragione di quanto statuito in giudizio avente ad oggetto iscrizione ipotecaria,sono inammissibili. Cons. est. Rosanna Angarano 7 4.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata (mentre resta irrilevante la data successiva di pubblicazione della sentenza) (Cass. 02/09/2022, n. 25863) 4.2.

Nella fattispecie in esame, per stessa ammissione della ricorrente, il giudicato si è formato nel giudizio parallelo dopo la proposizione dell’appello, ma prima dell’udienza di discussione. La ricorrente, pertanto, per non incorrere nel giudizio di inammissibilità del motivo, avrebbe dovuto allegare di aver eccepito tempestivamente nel giudizio di merito lasua formazione, né può avvalersi del richiamo di cui all’atto di appello atteso che il riferimento ivi contenuto alla sentenza n. 28235 del 2015 resa in altro giudizio non era funzionale, né poteva esserlo, ad un’eccezione di giudicato non ancora formatosi. 4.3.

Non essendovi prova della allegazione già in secondo grado della formazione del giudicato esterno, resta irrilevante che la C.t.r. non abbia preso in considerazione la sentenza invocata, in quanto quest’ultima non era vincolante.

5. Il quinto motivo, anch’esso preliminare, in quanto con il medesimo si prospetta error in procedendo, astrattamente idoneo a determinare la nullità dell’intera sentenza, è infondato. 5.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo precisato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.

54. Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata nel senso che resta enunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente Cons. est. Rosanna Angarano 8 alla sua stessa esistenza e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»;

è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto –nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione –ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass.

Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 5.2. Nella fattispecie in esame, invece, la CTR ha chiaramente esposto le ragioni della propria decisione, ritenendo che le cartelle fossero state regolarmente notificate ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett.

e) d.P.R. n. 600 del 1973, che l’Agenzia delle entrate fosse prima di legittimazione per le ragioni già espresse dalla CTP, la quale, a propria volta, come chiarito nello svolgimento del processo, aveva ritenuto che la responsabilità per l’attività notificatoria degli atti presupposti fosse solo dell’Ente di riscossione, che gli atti impugnati contenevano tutti gli elementi richiesti al fine di consentire al contribuente di difendersi. Cons. est. Rosanna Angarano 9 6. Il primo motivo èfondato, restando assorbito il secondo. 6.1. La cartella 071/2013/0028619340000 , come risulta dalla relata riprodotta in ricorso, è stata notificata con il rito della irreperibilità assoluta avendo l’agente notificatore dato atto dell’irreperibilità del destinatario, risultato trasferito altrove. 6.2.

Questa Corte, tuttavia, ha chiarito che, in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella Casa Comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale; tuttavia , pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare lericerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità dellanotifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficialenotificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass. 24/05/2024, n. 14658) La C.t.r., pertanto, ha errato nel ritenere valida la notifica con il rito della irreperibilità assoluta pur mancando qualsiasi annotazione sulle ricerche svolte. 6.3.

Con riferimento alle cartelle nn. 071/2012/0030978022000 e071/2012/0060398164000la C.t.r. ha errato nel ritenere che fosse ro stata notificata con il rito dell a irreperibilità assoluta. Dalle relate di notifica (anch’esse riprodotte in ricorso ) , risulta che quest’ultima è avvenuta con il rito della irreperibilità relativa, avendo l’agente notificatore barrato le caselle recante la dizione «depositando in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di deposito, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e […] l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile».

Cons. est. Rosanna Angarano 10 6.4. Va aggiunto, essendosi in presenza di una notifica per irreperibilità relativa, che in virtù della dichiarazione di incostituzionalità di cui all’art. 26, comma 3, (ora comma 4) d.P.R. n. 600 del 1973 di cui alla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, questa Corte ha precisato che solo la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della citatasentenza è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).

L’invio della raccomandata, invece è prevista per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione (Cass. 04/04/2025, n. 8910). 6.5. La C.t.r., tuttavia, trattando le notifiche alla stregua di una irreperibilità assoluta, ha del tutto omesso le verifiche relative alla c.d. C.A.D. 7.Il quarto motivo è infondato. 7.1. Ilpreavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (Cass. 18/05/2018, n. 12185 Cass. 21/09/2017, n. 22018). 8.In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettato il quarto ed il quinto ed inammissibili il sesto ed il settimo, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in diversa composizione, la quale Cons. est.

Rosanna Angarano 11 provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil primo ed i l terzo motivo di ricorso – assorbito il secondo, rigetta