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Decreto — n. 27290/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27290/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27290/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4794/2025 R.G. proposto da: FONDAZIONE TERRITORI SENESI LA SINISTRA DAL PASSATO AL FUTURO, elettivamente domiciliato in SIENA Casato di Sopra, 59, presso lo studio dell’avvocato PISILLO FABIO (PSLFBA58H18G702M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MONTEPULCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO N. 22 (SANTACROCE PARTNERS), presso lo studio dell’avvocato LODOLI LORENZO (LDLLNZ78S21H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTACROCE BENEDETTO (SNTBDT63B21H501C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.950/2024 depositata il 22/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27290/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 4794/2025 R.G. proposto da: FONDAZIONE TERRITORI SENESI LA SINISTRA DAL PASSATO AL FUTURO, elettivamente domiciliato in SIENA Casato di Sopra, 59, presso lo studio dell’avvocato PISILLO FABIO (PSLFBA58H18G702M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MONTEPULCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO N. 22 (SANTACROCE PARTNERS), presso lo studio dell’avvocato LODOLI LORENZO (LDLLNZ78S21H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTACROCE BENEDETTO (SNTBDT63B21H501C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.950/2024 depositata il 22/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva opposizione al precetto esecutivo condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali titolo esecutivo per i crediti non contestati recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4794/2025 R.G. proposto da: FONDAZIONE TERRITORI SENESI LA SINISTRA DAL PASSATO AL FUTURO, elettivamente domiciliato in SIENA Casato di Sopra, 59, presso lo studio dell’avvocato PISILLO FABIO (PSLFBA58H18G702M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MONTEPULCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO N. 22 (SANTACROCE PARTNERS), presso lo studio dell’avvocato LODOLI LORENZO (LDLLNZ78S21H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTACROCE BENEDETTO (SNTBDT63B21H501C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.950/2024 depositata il 22/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 4794/2025 Numero sezionale 3130/2025 Numero di raccolta generale 27290/2025 Data pubblicazione 13/10/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/10/2025 Il consigliere delegato Stefania Billi Numero registro generale 4794/2025 Numero sezionale 3130/2025 Numero di raccolta generale 27290/2025 Data pubblicazione 13/10/2025