Cassation court remands case for retrial due to missing tax collection agent and incomplete fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the appellate judgment, ordering a remand to a new trial roll. The tax authority argued the lower court violated civil code provisions regarding fact-finding and substantive law, while the taxpayer contended the tax notice should be voided due to the company's extinction. The court decided to remand the case because the tax collection agent was not a party in the first or second instance, violating the requirement for proper litigation consortium. Consequently, the proceedings must be restarted to include the agent and ensure a complete factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 3 and 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 132, para. 2, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 2495 of the Civil Code: When the tax collection agent is absent from the proceedings, the case must be remanded to a new roll to restore the proper litigation consortium and ensure a complete reconstruction of the facts.
Parole chiave
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eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 25356/2016 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto: cancellazione so- cietà. –debito – soci – condi- zioni contro MALASOMMABIANCA, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Giannico, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Enrico Baldelli in Roma,Viale Mazzini, 145 ; –controricorrente– avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania,n. 7095/48/16, depositata in data 19 luglio 2016 e notificata in data28 luglio 2016 .
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia, n. 7095/48/16 veniva accolto l’appello proposto da Bianca Mala- somma, avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diCaserta n. 4036 / 15 /201 5 , con la quale era stat o rigettato i l ricors o propostodalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa perIVA e altro per l’anno di imposta 20 0 5 . Dagli atti delle parti si ap- prende che l’iscrizione a ruolo derivava dalla sentenza della CTR n.96/48/2013di accoglimento parziale dell’appello proposto , tra l’altro, dallasocietà COIMA S.a.s. di D e Virgiliis Rosanna e dal la contribuente sociaaccomandante, da cui scaturivano imposte in ragione della quota dipartecipazione. 2.La contribuente impugnava la cartella di pagamento deducendo , tra l’altro,che la società si era estinta in data 20.12.2007, con trascrizione intervenutail 27.2.2012 .
Il giudice d’appello riformava la decisione di primogrado e, in accoglimento del gravame , ritene va che la cartella facesseseguito a tributi accertati nei confronti della società partecipata e che , essendo la cartella stata notificata dopo la cancellazione della societàcontribuente, la stessa dovesse essere annullata in quanto no- tificataa soggetto estinto, potendosi al soggetto accomandante richie- dereunicamente le somme riscosse in sede di liquid azione . 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso lasentenza d’appello , affidat o a due motiv i , cui replica la contribuente concontroricorso, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art.360 , primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contra- sto con l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa ricostruzionedei fatti di causa e per motivazione apparente.
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art.360, primo comma , n.3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art.2495cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che incaso di cessazione della società nell’anno 2007 e cancellazione nel 2012,la cartella fosse da annullare in quanto notificata nel 2014, due annidopo la cancellazione. 3.Il Collegio osserva che è stato parte del giudizio in primo e in se- condogrado anche l’agente della riscossione e il litisconsorzio proces- sualedev’essere ricostituito nei suoi confronti. La controversia va rin- viataa nuovo ruolo a tal fine. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso nei confronti dell’agente