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Ordinanza — n. 27220/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes second-instance tax ruling for improper cost compensation due to lack of specific extraordinary reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27220/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal against a regional tax tribunal's decision to offset litigation costs despite the taxpayer's successful appeal. The lower court had justified this offset with a vague claim of case complexity without addressing specific extraordinary circumstances required by law. Consequently, the court ruled that the cost allocation was legally flawed and ordered the judgment to be quashed and remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 92, cod. proc. civ.: Cost compensation in tax proceedings requires explicit justification of extraordinary reasons specific to the case, prohibiting generic formulas like 'complexity' without detailed reasoning.

Parole chiave

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tax litigation costs cost compensation rules extraordinary reasons tax tribunal procedure Cassation quashing litigation expenses procedural fairness pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
1.2 Con il secondo motivo, si denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt.
Art. 92, cod. proc. civ.
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell'art. 92 cod.
Art. 111, sesto comma, Cost.
1.1 Con il primo motivo, s i denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. in combinato disposto con l’art.
Art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.
in combinato disposto con l’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e con l’art.
Art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 21 dicembre 1992, n. 546
civ., e con l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 21 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130
1.1 Con il primo motivo, s i denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.
art 92 cod. proc. civ
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell'art. 92 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310
Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660
22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).
Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696
(Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696;
Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977
Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678
3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085
25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 15 novembre 2022, n. 33510
Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956
12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416
21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416;Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720
31416;Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
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Testo completo

pro tempore, rappresentata e difes a dal l’Avv. Achille Iroso, con studio in Afragola (NA), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Anna D’Alise, c on studio in Roma, ove elettivamente domiciliata ( indirizz o p.e.c. per notifiche e comunicazioni: annadalise@ordineavvocatiroma.org . ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO “SO.GE.R.T. Società di Gestione e Riscossione Tributi -S.p.A.”, con sede in Grumo Nevano (NA), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARI e della TARESper conto del Comune di Sant’Arpino (NA); INTIMATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania il 28 giugno 2022, n.5009/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 8 settembre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. L’“Autoscuola Grumese di Ferro Giovanni S.a.s.”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania il 28 giugno 2022, n. 5009/10/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento n. 233 del 24 settembre 2019, notificata il 28 febbraio 2020, per l’omesso versamento della TARES/TARI relativa alle annualità 2013 e 2014, per l’importo complessivo di € 4.575,53,da parte della “SO.GE.R.T S.p.A.”, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione deimedesimi tribut i per conto del Comune di Sant’Arpino (NA), ha accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “SO.GE.R.T S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’11 febbraio 2021, n. 2342/35/2021,con compensazione dellespese giudiziali. 2.La “SO.GE.R.T S.p.A.” è rimasta intimata. 4.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, s i denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. in combinato disposto con l’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e con l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 21 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione delle spese giudiziali, nonostante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, con motivazione assolutamente apparente, omettendo di esporre il percorso logico ed argomentativo che ha condotto a tale regolamentazione delle spese giudiziali. 1.2 Con il secondo motivo, si denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione delle spese giudiziali, nonostante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, con la motivazione della “complessità della vicenda”, la quale è insufficiente a costituirne idonea giustificazione.

2. I predett i motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla compensazione delle spese giudiziali –sono fondati. 2.1 Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429;

Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez.

Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080). 2.2 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, le «gravied eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660). Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processo tributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696;

Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416;Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720). 2.3 Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tali criteri, avendo disposto la compensazione delle spese giudiziali, con motivazione meramente apparente, sulla base di una equivoca e generica “complessità della vicenda”, che non è stata in alcun modo circostanziata con riferimento alla questione scrutinat a nel merito e posta a base dell’accoglimento del gravame (inesistente notifica degli avvisi di accertamento prodromici all’ ingiunzione di pagamento , che era stata indirizzata in luogo diverso dalla sede legale della contribuente).

3. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata (nei limiti della statuizione sulla regolamentazione delle spese giudiziali) con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata (nei limiti della statuizione sulla regolamentazione delle spese giudiziali) e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2025. IL PRESIDENTE Dott. Angelo Matteo Socci