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Ordinanza — n. 27136/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27136/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27136/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La contribu ente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Matera l’ avviso di accertamento n. TC501BC00557, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato Oggetto: Plusvalenza -Cessione quote societarie - Pagamento prezzo - In parte mediante compensazione l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione (avvenuta il 17 novembre 2010) di quote societarie della Matera Energia s.r.l. alla Eton Energia s.p.a., per l’anno di imposta 2012. In particolare,il corrispettivo pattuito, pari ad € 52.240,00, era stato pagato in parte nel 2010 (€ 5.074,00) e nel 2011 (€ 7.611,00), e regolarmente dichiarato nelle rispettive dichiarazioni annuali, e, nella residua parte (€ 38.055,00), nel 2012 mediante acquisizione delle quote possedute dalla debitrice Eton (che dopo qualche mese verrà dichiarata fallita) nella SMC Solare s.r.l.. Tale ultimo importo, pur costituendo una plusvalenza, non veniva dichiarata dalla contribuente nel 2012. La CTP di Materaaccoglieva il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 366 cod. proc. civ, art. 2901 c.c; Ordinanza — n. 27136/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso l’ADE, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso e ccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso per difetto di autosufficienza. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 26 settembre 2025. Considerato che: 1.Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per la mancata riproduzione testuale degli scritti difensivi e degli atti, essendo il ricorso conforme al dettato dell’art. 366 cod. proc. civ., poiché è chiara la censura mossa alla decisione della CTR.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente liquidazione aziendale a fini fiscali compensazione nel fallimento complicità in sottrazione d'imposta imposta sui profitti derivanti da partecipazioni imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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art. 366 cod. proc. civ
Considerato che: 1.Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per la mancata riproduzione testuale degli scritti difensivi e degli atti, essendo il ricorso conforme al dettato dell’art. 366 cod.
art. 2901 c.c
Con il primo(ed unico) motivo l’ADE deduc e la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1465/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro PAPAPIETRO GIACINTA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Fausto Di Pede, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 28, presso lo studio dell’Avv. Maria Bruno Chito; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata,n. 268/03/2019, depositata in data 23 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre 2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. La contribu ente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Matera l’ avviso di accertamento n. TC501BC00557, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato Oggetto: Plusvalenza -Cessione quote societarie - Pagamento prezzo - In parte mediante compensazione l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione (avvenuta il 17 novembre 2010) di quote societarie della Matera Energia s.r.l. alla Eton Energia s.p.a., per l’anno di imposta 2012. In particolare,il corrispettivo pattuito, pari ad € 52.240,00, era stato pagato in parte nel 2010 (€ 5.074,00) e nel 2011 (€ 7.611,00), e regolarmente dichiarato nelle rispettive dichiarazioni annuali, e, nella residua parte (€ 38.055,00), nel 2012 mediante acquisizione delle quote possedute dalla debitrice Eton (che dopo qualche mese verrà dichiarata fallita) nella SMC Solare s.r.l.. Tale ultimo importo, pur costituendo una plusvalenza, non veniva dichiarata dalla contribuente nel 2012. La CTP di Materaaccoglieva il ricorso.

2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Basilicata confermava la sentenza di primo grado. Precisamente, rilevava che: a)il contratto stipulato il 14 giugno 2012 poteva ritenersi valido ed efficace solo dopo il provvedimento del GD che nel 2013 aveva autorizzato la transazione con la curatela;

b) la contribuente aveva ricevuto, quale corrispettivo della cessione, nel novembre 2013, delle quote della SMC Solare s.r.l. ad altra società, solo € 158,00, ovvero il valore nominale delle stesse; c)pur volendo ritenere realizzata nella specie una plusvalenza rilevante ex art. 67 tuir, la stessa si sarebbe verificata nel 2013.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso l’ADE, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso e ccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’avverso ricorso per difetto di autosufficienza. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 26 settembre 2025. Considerato che: 1.Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per la mancata riproduzione testuale degli scritti difensivi e degli atti, essendo il ricorso conforme al dettato dell’art. 366 cod. proc. civ., poiché è chiara la censura mossa alla decisione della CTR.

2. Parimenti infondata è l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente nei seguenti termini : la sentenza gravata si fonda su tre distinte rationes decidendi, ovvero a)l’invalidità ed inefficacia del contratto stipulato il 14 giugno 2012, fino al 23 settembre 2013, b) l’acquisizione, da parte della Papapietro, di € 158,00, in luogo di € 38.050,00, e c)la realizzazione della plusvalenza nel 2013; la prima ratio decidendinon sarebbe stata impugnata dall’Ufficio. Ritiene, di contro, la Corte che il ricorso censuri tutte le suddette rationes decidendi, compresa quella relativa alla ritenuta invalidità del contratto perché avente ad oggetto un bene oggetto di sequestro giudiziario (v. infra).

3. Con il primo(ed unico) motivo l’ADE deduc e la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 66 legge fallimentare, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Natura costitutiva dell’azione revocatoria». Sostiene, precisamente, che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inefficace tout court (o a far data dal 23/9/2013) il contratto di cessione delle quote della SMC Solare s.r.l. stipulato tra la contribuente e la debitrice Eton. Invero, quell’atto, pur se revocabile ai sensi della legge fallimentare in quanto posto in essere in frode dei creditori della disponente ETON s.p.a. (successivamente fallita), era pienamente efficace tra le parti, almeno sino ad una sentenza, di natura costitutiva, di accoglimento della revocatoria fallimentare (sentenza, nella specie, mai pronunciata, in quanto la curatela rinunciò al proprio diritto di proporre l’azione revocatoria).

Tra l’altro, anche dopo l’accoglimento di tale ultima azione, il contratto diventa inefficace solo nei confronti della massa dei creditori (cd. inefficacia relativa). Pertanto, se è valido il detto contratto, è pienamente valida (ed integrante il presupposto impositivo, ovvero la plusvalenza) la compensazione in esso prevista. Di contro, irrilevanti sono, da un lato, l’avvenuta alienazione delle dette quote ad una terza società per il loro valore nominale (€ 158,00), e, dall’altro, la circostanza che le dette quote fossero sottoposte a sequestro giudiziario, misura di carattere provvisorio finalizzata al fruttuoso esercizio di azioni esecutive sui beni.

Il motivo è fondato. 3.1. Qualsiasi contratto dispositivo stipulato dal soggetto successivamente fallito, invero, conserva la sua efficacia erga alios sino a quando il curatore non abbia esercitato con successo le azioni a tutela della massa dei creditori (in primis, la revocatoria fallimentare).La giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U. 15/06/2000, n. 437) è, infatti, pacifica nel ritenere la natura costitutiva dell’azione revocatoria, con la conseguenza che sino all’emissione della relativa sentenza di acc oglimento il contratto stipulato dal fallito è valido ed efficace (tra l’altro, anche successivamente, l’inefficacia del contratto è solo relativa).

Nella specie, quindi, il contratto stipulato il 14 giugno 2012 era (ed è rimasto) efficace tra le parti, a prescindere dal comportamento successivo della curatela e dalle decisioni rese dal GD l’anno dopo. 3.2. Inoltre, irrilevante, in quanto successiva rispetto alla venuta ad esistenza del presupposto impositivo (ovvero, nella specie, il pagamento del residuo prezzo della cessione delle quote societaria stipulata nel 2010), deve ritenersi la circostanza della vendita (ad una terza società) delle dette quote, da parte della contribuente, al loro valore nominale. 3.3.

Così come ininfluente ai fini de quibusè la sottoposizione a sequestro giudiziario delle quote della SMC Solare s.r.l. in data (15 marzo 2012) antecedente alla vendita del 14 giugno 2012. Infatti, la circostanza che l’oggetto di detta vendita fosse un bene sottoposto a sequestro giudiziario non esclude affatto la sua efficacia inter partes, esponendo piuttosto (e soltanto) l’acquirente al rischio della rivendica dei beni in caso di accertamento di essi in capo ad un soggetto diverso dall’alienante e l’alienante al rischio della responsabilità in caso di evizione.

4. La CTR, nell’accogliere il ricorso della contribuente, non ha fatto corretta applicazione dei principi appena esposti.La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame alla luce dei principi sopra esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo an