Decreto — n. 27109/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10720/2019 R.G. proposto da PORCAROLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocatiSTEFANELLI SIMONE e MANCINI ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro ROMA CAPITALEe REGIONE LAZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n.8549 /07/2018 depositata il 05/12/2018 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27109/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da PORCAROLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocatiSTEFANELLI SIMONE e MANCINI ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro ROMA CAPITALEe REGIONE LAZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n.8549 /07/2018 depositata il 05/12/2018 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10720/2019 R.G. proposto da PORCAROLI FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocatiSTEFANELLI SIMONE e MANCINI ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro ROMA CAPITALEe REGIONE LAZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n.8549 /07/2018 depositata il 05/12/2018 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/10/2025 LaPresid