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Decreto — n. 27094/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27094/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27094/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 903/2024 R.G. proposto da: GAMING SOLUTIONS S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, LA GALA Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FISCHETTI PIERPAOLO (FSCPPL74L04A662V), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI DT IX PUGLIA, MOLISE E BASILICATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1685/2023 depositata il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27094/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 903/2024 R.G. proposto da: GAMING SOLUTIONS S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, LA GALA Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FISCHETTI PIERPAOLO (FSCPPL74L04A662V), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI DT IX PUGLIA, MOLISE E BASILICATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1685/2023 depositata il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo delle spese spese mediche spese susseguenti spese di esecuzione assunzione delle spese spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1685/2023 depositata il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 903/2024 R.G. proposto da: GAMING SOLUTIONS S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, LA GALA Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FISCHETTI PIERPAOLO (FSCPPL74L04A662V), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI DT IX PUGLIA, MOLISE E BASILICATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1685/2023 depositata il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 903/2024 Numero sezionale 3106/2025 Numero di raccolta generale 27094/2025 Data pubblicazione 09/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 07/10/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 903/2024 Numero sezionale 3106/2025 Numero di raccolta generale 27094/2025 Data pubblicazione 09/10/2025