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Decreto — n. 27076/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27076/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27076/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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BRESCIAn.11/2022depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali in favore della parte controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese in favore della parte rimasta intimata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27076/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali in favore della parte controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese in favore della parte rimasta intimata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
BRESCIAn.11/2022depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8231/2022 R.G. proposto da : CALCINI MARIA CLELIA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE, 32, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI DARVIN (SLVDVN76P28H037E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBIERI GIANNI (BRBGNN80L18I849V) -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI -NAVIGLIO - ADDA SERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI VITA ANTONIO (DVTNTN62C06C351D) -controricorrente- nonchè contro CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO ADDA SERIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

BRESCIAn.11/2022depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali in favore della parte controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese in favore della parte rimasta intimata P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso