Ordinanza — n. 27059/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12078/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato , –ricorrente – contro SCARANOANGELO –intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CA LABR IA , SEZIONE STACCATA REGGIO CALABRIA n. 2796 / 2017 , depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre2025 dal consigliere Rosanna Angarano . Cartella di pagamento –Irpef- Tributi erariali – prescrizione – termine decennale – interruzione – società di persone e soci Cons. est.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2946 cod. civ; Ordinanza — n. 27059/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Osserva, pertanto, che, poiché l’imposizione fiscale risaliva all’anno 2000 epoiché la cartella era stata notificata il 28 gennaio 2008,non era maturata la prescrizione ordinaria. Con una seconda censura, rileva che la C.t.r.ha errato nel ritenere irrilevante il fatto che la medesima cartella di pagamento fosse stata notificata alla società, Scarano Domenico Figli s.n.c., in data 30 agosto 2003, nella sua qualità di obbligato principale; osserva che la notificadi un atto impositivo ad una società di persone produce ef fetti anche nei confronti dei sociin virtù della loro responsabilità solidale ed illimitata ex art. 2291, primo comma, cod. civ.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12078/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato , –ricorrente – contro SCARANOANGELO –intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CA LABR IA , SEZIONE STACCATA REGGIO CALABRIA n. 2796 / 2017 , depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre2025 dal consigliere Rosanna Angarano . Cartella di pagamento –Irpef- Tributi erariali – prescrizione – termine decennale – interruzione – società di persone e soci Cons. est.
Rosanna Angarano 2 FATTI DI CAUSA 1. Angelo Scarano impugnava innanzi alla C.t.p.di Reggio Calabria la cartella di pagamento (n. J 94 2003 0052357670503 come da epigrafe della sentenza della C.t.r.), notificatagli in data 28 gennaio 2008,convenendo in giudizio la società di riscossione e l’Agenzia delle entrate.Con la cartella l’Ufficio intimava al contribuente, nella qualità di socio della Scarano Domenico Figli s.n.c., solidalmente e illimitatamente responsabile, il pagamento dei debiti di quest’ultima, come da precedente cartella notificata alla società in data 30 agosto 2003.
2. La C.t.p. accoglieva il ricorso, compensando integralmente le spese. Avverso la sentenza di primo grado la società di riscossione spiegava appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale. Con la sentenza in epigrafe, la C .t.r. accoglieva il solo appello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’ ente impositore, e rigettava l’appello principale della società di riscossione , confermando la sentenza della C.t.p. che aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente. Osservava in proposito che la notifica ai soci era avvenuta nel 2008, a distanza di nove anni dall’insorgenza del debito e di cinque anni dalla formazione del ruolo; che, inoltre,la notifica eseguita nel 2003 nei confronti della società non era «dotata di fungibilità anche per ciò che concerne l’onere di notifica ai singoli soci». Agg iungeva che non poteva richiamarsi il principio di solidarietà tra società e soci. Per l’effetto, riteneva assorbita ogni ulteriore questione sollevata dal Concessionario.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione, evocando in giudizio il contribuente il quale non ha svolto attività difensiva. Cons. est. Rosanna Angarano 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt.1310 e 2291 cod. civ. nella parte in cui la sentenza haritenuto che fosse decorso il termine di prescrizione. Con una prima censura,osserva che i crediti erariali, tra cui quello portato dalla cartella oggetto di giudizio, si prescrivono nel termine di dieci anni, non potendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4 , cod. civ. per le prestazioni periodiche.
Osserva, pertanto, che, poiché l’imposizione fiscale risaliva all’anno 2000 epoiché la cartella era stata notificata il 28 gennaio 2008,non era maturata la prescrizione ordinaria. Con una seconda censura, rileva che la C.t.r.ha errato nel ritenere irrilevante il fatto che la medesima cartella di pagamento fosse stata notificata alla società, Scarano Domenico Figli s.n.c., in data 30 agosto 2003, nella sua qualità di obbligato principale; osserva che la notificadi un atto impositivo ad una società di persone produce ef fetti anche nei confronti dei sociin virtù della loro responsabilità solidale ed illimitata ex art. 2291, primo comma, cod. civ.
2. La prima censura è fondata. 2.1. Le Sezioni Unite hanno affermato l'infonda tezza della tesi secondo cui alla definitività della cartella esattoriale consegue che qualsiasi tributo da essa riportato debba considerarsi soggetto alla prescrizione decennale (Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397). Tuttavia, i diversi tributi possono avere termini prescrizionali diversi, se previsti dalla legge, e sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, con applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento giuridico (Cass. 03/11/2020, n. 24278).
In particolare, il credito erariale per la riscossione dell’Irpef e addizionali (ed anche dell’Irap, e dell’Iva) si prescrive nell'ordinario Cons. est. Rosanna Angarano 4 terminedecennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ.;non opera, infatti, l'estinzione quinquennale ex art. 2948,primo comma, n. 4, c od. civ. , in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213). 2.2.
La C.t.r.non si è attenuta a questi principi in quanto, sebbene lacartella avesse ad oggetto tributi erariali – come dedotto in ricorso e come confermato dall’epigrafe della sentenza ove si fa riferimento a cartella relativa ad Irpef ed addizionali – ha ritenuto maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio (testualmente nove anni dall’insorgenza del debito).
3. Anche la seconda censura è fondata. 3.1. Secondo una consolidata interpretazionedi legittimità, facente leva sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. c iv ., nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali —ivi comprese quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie —in quanto il debito della società è un debito dei soci. Da ciò consegueche l'interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella allasocietà, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 cod. c iv ., ha efficacia anche rispetto ai soci (Cass.11/03/2020, n. 6997).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto;la sentenza impugnata va cassata con r invio al giudice di secondo grado , in diversa composizione,che procederà a nuovo esame ed anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Cons. est. Rosanna Angarano 5 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, la qual