Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a housing institute, did not act within the timeframe, while the respondent, a land consolidation consortium, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28131/2021 R.G. proposto da : I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in EBOLI VIALE AMENDOLA,68, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO COSIMO PIO (DBNCMP68L20D390J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO- BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'I, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE (CNTRST65D14H703S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANTILLO GUGLIELMO (CNTGLL75A01H703D) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
SALERNOn.2847/2021depositata il 01/04/2021 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore de i difensor i antistatari. Così deciso in