Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Calcini, had not acted to advance the proceedings after the controricorrente submitted a proposal for case closure. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of a proposal for case closure constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16079/2022 R.G. proposto da : CALCINI MARIA CLELIA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE, 32, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI DARVIN (SLVDVN76P28H037E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBIERI GIANNI (BRBGNN80L18I849V) -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI VITA ANTONIO (DVTNTN62C06C351D) -controricorrente- nonchè contro CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE LODI, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE LODI -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n.1323/2022 depositata il 04/04/2022 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci