Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27029/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27029/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27029/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4491/2016 R.G. proposto da: CAFAGNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA (RNZLVI50B58I330Z) rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI (QRCLGU62P12C983I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI -intimato- Numero registro generale 4491/2016 Numero sezionale 3087/2025 Numero di raccolta generale 27029/2025 Data pubblicazione 08/10/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Puglia n.1665/2015 depositata il 14/07/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27029/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 4491/2016 R.G. proposto da: CAFAGNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA (RNZLVI50B58I330Z) rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI (QRCLGU62P12C983I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI -intimato- Numero registro generale 4491/2016 Numero sezionale 3087/2025 Numero di raccolta generale 27029/2025 Data pubblicazione 08/10/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Puglia n.1665/2015 depositata il 14/07/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
accollo delle spese procedurali difetto formale di procedura spese di difesa anticipi delle spese formalismo eccessivo eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
della Puglia n.1665/2015 depositata il 14/07/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4491/2016 R.G. proposto da: CAFAGNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA (RNZLVI50B58I330Z) rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI (QRCLGU62P12C983I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI -intimato- Numero registro generale 4491/2016 Numero sezionale 3087/2025 Numero di raccolta generale 27029/2025 Data pubblicazione 08/10/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Puglia n.1665/2015 depositata il 14/07/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 07/10/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 4491/2016 Numero sezionale 3087/2025 Numero di raccolta generale 27029/2025 Data pubblicazione 08/10/2025